La nuova PAC ha introdotto molteplici novità, tra le quali anche il regime per i piccoli agricoltori.
Si tratta di un regime opzionale, che viene illustrato in alcune sue peculiarità dalla recente Circolare AGEA 306 del 2015.
Ad esso possono accedere gli agricoltori che abbiano ottenuto l'attribuzione di titoli a seguito della presentazione della Domanda Unica 2015 e che decidano di optare per tale regime. Per aderirvi, essi devono presentare una domanda apposita entro il 15 ottobre 2015, secondo quanto specificato dalla Circolare AGEA 306 del 2015.
E' bene, però, precisare alcuni dei limiti imposti da tale regime, a fronte dei quali l'agricoltore può godere di alcune semplificazioni, quali, per esempio, la detenzione di un fascicolo aziendale aggiornato semplificato:
- i pagamenti percepiti nell'ambito del regime dei piccoli agricoltori sostituiscono pagamento di base, greening, pagamento per i giovani e sostegno accoppiato facoltativo, arrivando fino ad un tetto massimo di 1.250 euro;
- per tutta la durata della partecipazione al regime dei piccoli agricoltori, i beneficiari devono mantenere almeno un numero di ettari ammissibili corrispondente al numero di titoli detenuti ed essere destinatari di pagamenti non inferiori a 250 euro per gli anni 2015 e 2016 e 300 euro per gli anni dal 2017 compreso in poi;
- i titoli detenuti dagli agricoltori partecipanti al regime dei piccoli non sono trasferibili, ad eccezione dei casi di successione effettiva od anticipata;
- gli agricoltori che decidano di ritirarsi dal regime dei piccoli agricoltori, non possono più scegliere di rientrarvi.
Infine, l'ultimo paragrafo della Circolare AGEA ricorda che la presentazione di una Domanda Unica dal 2016 con richiesta di pagamento di uno qualsiasi degli aiuti diretti o di attribuzione di titoli dalla riserva nazionale equivale a richiesta di ritiro dal regime per i piccoli agricoltori.
Studio Agro-tecnico AGRIEURO
di Pasero Agr. Angelo
www.studioagrieuro.it