I giovani agricoltori, come già richiamato a più riprese parlando della nuova PAC, potranno avere diritto ad un pagamento maggiorato del 25% del pagamento base per una superficie fino a 90 ettari.
Tale maggiorazione nei pagamenti percepiti avrà una durata massima di 5 anni a decorrere dalla data di insediamento del giovane. Il periodo di 5 anni sarà eventualmente ridotto del numero di anni trascorsi tra l'insediamento e la prima domanda per l'aiuto ai giovani agricoltori. Quindi, ad esempio, un giovane agricoltore che si sia insediato nel 2013 e presenti domanda per l'aiuto ai giovani agricoltori per la prima volta nel 2015 avrà diritto a percepire tale premio aggiuntivo per tre annate: 2015, 2016 e 2017.
Secondo i Regolamenti, i giovani agricoltori ai fini del pagamento ad essi dedicato sono coloro che soddisfano i seguenti requisiti:
1) età inferiore a 40 anni nell'anno di presentazione della Domanda Unica;
2) si insedino per la prima volta come capo azienda o si siano già insediati nei cinque anni precedenti la prima presentazione di domanda di adesione al regime del pagamento di base.
In caso di persona fisica a capo di una ditta individuale, la verificabilità di tali requisiti non genera particolari problemi. Con riferimento alla verifica della data di insediamento, conta la data di apertura della partita IVA agricola o, nel caso di partita IVA già presente ma non agricola, la data di estensione dell'attività al regime agricolo.
In caso di persona giuridica, invece, i requisiti visti poc'anzi ai punti 1) e 2) devono essere verificati con riferimento ad almeno un socio della società, che detenga il controllo effettivo e duraturo di quest'ultima; qui, lo scenario si complica, tant'è che è intervenuta AGEA, con la Circolare n. ACIU.2015.142, a specificare quanto segue:
1. SOCIETA’ DI CAPITALI
A) SRL,SPA ecc.
a. Esercita il controllo colui che, ai sensi del codice civile, ha il controllo societario ovvero possiede oltre il 50% del capitale sociale;
b. Esercita il controllo colui che possiede meno del 50% del capitale sociale ma riveste cariche di tipo gestionale quali Presidente del Consiglio di Amministrazione, Rappresentante legale o Amministratore unico.
B) SCARL (società cooperative a responsabilità limitata)
a. E' necessario che il soggetto individuale in possesso del requisito di “giovane agricoltore” sia socio della cooperativa oltre che componente del consiglio di amministrazione.
2. SOCIETA’ DI PERSONE
A) Società semplice (S.S.)
a. Si considera ammissibile la società semplice in cui almeno un socio risponde ai requisiti individuali di “giovane agricoltore”, in quanto si ritiene che tutti i soci esercitino il controllo gestionale indipendentemente dalle quote di capitale possedute.
B) Società in accomandita semplice
a. Si considera ammissibile la SAS che risponde ad almeno uno dei seguenti requisiti:
I. Il socio accomandatario risponde al requisito individuale di “giovane agricoltore”;
II. Il socio accomandante in possesso del requisito individuale di “giovane agricoltore” possiede oltre il 50% del capitale sociale.
Con riferimento alla verifica della data di insediamento, nelle società conta la data dell'atto pubblico con il quale il soggetto giovane è entrato nella società.
Lo Studio Agro-tecnico AGRIEURO è a disposizione per ulteriori chiarimenti e per la compilazione delle domande PAC.
Studio Agro-tecnico AGRIEURO
di Pasero Agr. Angelo
www.studioagrieuro.it