Il Decreto Legge 9 agosto 2024, n. 113, introduce moltissime novità. In questa sede, si analizza nel dettaglio una modifica normativa che riguarda la corretta applicazione dell’IVA a talune tipologie di vendite di cavalli.
In particolare, il Decreto Legge ha disposto l’inserimento del punto 1-octies) alla Tabella A, parte II-bis, del DPR n. 633 del 1972, dopo il numero 1-septies). Il nuovo punto inserito ospita la seguente dicitura: “cavalli vivi destinati a finalità diverse da quelle alimentari per cessioni che avvengono entro diciotto mesi dalla nascita”.
Ciò significa che, per le cessioni di cavalli vivi destinati a finalità diverse da quelle alimentari aventi età non superiore a 18 mesi, la nuova aliquota IVA da applicare è quella del 5%.
La nuova regola trova applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore del Decreto Legge 9 agosto 2024, n. 113, vale a dire dal 10/08/2024. L’IVA ridotta al 5%, pertanto, è da applicarsi alle cessioni intervenute da tale data in avanti.
Resta un dubbio da chiarire per gli agricoltori in IVA speciale agricola. Nulla è stato specificato in merito alle percentuali di compensazione di tali operazioni di vendita, pertanto, se si continuasse ad applicare la percentuale di compensazione già prevista per le cessioni di cavalli, pari al 7,3%, l’agricoltore andrebbe, addirittura, a credito di IVA. In attesa di eventuali chiarimenti ufficiali, conviene rimanere aggiornati sulla questione, che pare di assoluta rilevanza.
Studio Agro-tecnico AGRIEURO
di Pasero Agr. Angelo
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