Aree di interesse ecologico: alcuni chiarimenti circa la loro localizzazione

by Studio AGRIEURO


Pubblicato lunedì 9 febbraio 2015


aree_interesse_ecologicoCome accennato a più riprese, nell'ambito della nuova PAC è previsto il greening, anche detto pagamento verde. Esso prevede, tra le altre cose, che, se la superficie a seminativo di un'azienda supera i 15 ettari, l'agricoltore deve destinare, dal 2015, salvo i casi di eccezione, ad area di interesse ecologico (elementi caratteristici del paesaggio quali siepi o fossati, fasce tampone, terreni lasciati a riposo, superfici con colture azotofissatrici e così via) almeno il 5% della superficie dichiarata a seminativo comprendente le aree di interesse ecologico stesse.

E' bene prestare attenzione al fatto che la normativa è ancora in fase di evoluzione, pertanto quanto qui esposto potrebbe essere soggetto a variazioni.

Le aree di interesse ecologico, per poter essere considerate tali, devono rispettare anche dei criteri di localizzazione. In generale, l'area di interesse ecologico, per essere conteggiata come tale, deve essere situata sui seminativi dell'azienda.

Nel caso, però, di elementi caratteristici del paesaggio e di fasce tampone, l'area di interesse ecologico può essere conteggiata come tale anche qualora sia adiacente ai seminativi dell'azienda. Per adiacente si intende che l'area di interesse ecologico deve rispettare due requisiti:

- essere fisicamente aderente alle parcelle dichiarate a seminativo;

- essere aderente a tali parcelle sul confine maggiore dell'area di interesse ecologico medesima.

Per quanto riguarda gli elementi non lineari, quali, per esempio, stagni oppure alberi isolati, essi possono essere considerati adiacenti al seminativo se sono fisicamente in contatto con esso. Chiaramente, non può valere il criterio del confine maggiore per tali elementi, proprio perchè non lineari.

Qualora un elemento caratteristico si trovi adiacente sul proprio lato maggiore ad un altro elemento caratteristico a sua volta adiacente sul proprio lato maggiore al seminativo, il primo può essere considerato area di interesse ecologico qualora il secondo si trovi all'interno della parcella a seminativo. In tal caso, infatti, il primo si trova adiacente, di fatto, al seminativo stesso. Il medesimo criterio può essere applicato anche in successione di tre o più elementi caratteristici tra loro adiacenti.

 

Articolo del 09/02/2015

 

Studio Agro-tecnico AGRIEURO

di Pasero Agr. Angelo

www.studioagrieuro.it