Le aziende agricole, in molti casi, optano per l’applicazione del regime IVA cosiddetto speciale agricolo.
Esso si sostanzia nel fatto che, in sede di vendita di un prodotto agricolo, l’IVA dovuta all’Erario non è data dalla differenza puntuale tra IVA sugli acquisti ed IVA sulle cessioni, ma è data dall’applicazione di una percentuale di compensazione che va ad abbattere forfettariamente l’IVA dovuta sulle cessioni.
Ad esempio, nel caso di vendita di latte fresco, l’IVA sul latte è del 10% e la relativa percentuale di compensazione è anch’essa al 10%, pertanto l’IVA dovuta risulta pari alla differenza tra le due percentuali, cioè zero.
I foraggi, invece, devono essere fatturati al 10%, ma la percentuale di compensazione è del 4%, pertanto occorre versare il 6% di IVA.
Ne consegue che, all’aumentare della percentuale di compensazione, si riduce l’importo che l’azienda agricola deve versare all’Erario in termini di IVA.
Con riferimento ad alcune tipologie di prodotti del settore legno, il Legislatore era già intervenuto in passato fissando delle aliquote di maggior favore per le aziende.
Con il recente Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze, è stato confermato che la percentuale di compensazione per i seguenti prodotti:
- legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine; cascami di legno compresa la segatura (v.d. 44.01);
- legno semplicemente squadrato, escluso il legno tropicale (v.d. 44.04)
viene stabilita pari al 6,4% per l’anno 2022.
Di fatto, si tratta della proroga di un’agevolazione che era già stata prevista in passato.
Si ricorda che, in anni precedenti, la percentuale di compensazione per tali prodotti era solamente del 2%, poi portata al 6%, per arrivare al 6,4%.
Un Decreto che porta una ventata di buone notizie per le aziende agricole che applicano il regime IVA speciale, in quanto, come anticipato, l’innalzamento della percentuale di compensazione IVA implica un risparmio di imposta per l’impresa.
Studio Agro-tecnico AGRIEURO
di Pasero Agr. Angelo
www.studioagrieuro.it