Nuova PAC 2014/2020: la clausola del "guadagno insperato"

by Studio AGRIEURO


Pubblicato martedì 16 settembre 2014


guadagno-insperato Nell'ambito dell'attuazione della nuova PAC si sta discutendo ancora sulle ultime misure da adottare per completare il quadro della politica agricola comune che guiderà l'Europa fino al 2020. In quest'ottica, si è parlato di introduzione della clausola del "guadagno insperato", che ha fatto parecchio discutere di sè, specie per via delle conseguenze che da essa potrebbero discendere.

La clausola del "guadagno insperato" è legata al concetto di convergenza dei titoli e prevederebbe, volendo semplificare, che venga istituito un meccanismo svantaggioso per le aziende che riducano la superficie coltivata nel periodo compreso tra il 16 maggio 2014 ed il 15 maggio 2015 mantenendo i medesimi titoli, ottenendo, di conseguenza, un aumento del valore unitario di questi ultimi.

 

Un esempio può chiarire meglio la questione: un'azienda agricola, nel 2014, possiede 100 titoli e conduce una superficie di 100 Ha. Nel 2015, la medesima azienda agricola possiede ancora gli stessi 100 titoli, ma coltiva soltanto più 60 Ha, perchè  40 non li conduce più, essendo scaduto un contratto di affitto.

In una situazione del genere, l'azienda agricola vedrebbe aumentare il valore unitario di ciascun titolo, in quanto si ridurrebbe la superficie su cui spalmare il valore dei titoli in sede di prima assegnazione da 100 a 60 Ha. Questo aumento di valore unitario dei titoli genererebbe un cosiddetto "guadagno insperato".

 

L'Italia sembrerebbe voler stabilire che, in un caso del genere, l'azienda agricola debba rinunciare al 50% del "guadagno insperato" ottenuto dall'operazione. Insomma, il "guadagno insperato" ottenuto dall'agricoltore potrebbe essere conservato solo a metà, pertanto l'agricoltore dell'esempio citato poc'anzi riceverebbe aiuti corrispondenti a 80 Ha invece che a 100 Ha (dati dagli aiuti dei 60 Ha coltivati sommati alla metà del guadagno insperato, pari alla metà dei 40 Ha non più condotti, cioè 20). La differenza sarebbe destinata ad essere versata in riserva.

Quanto illustrato non varrebbe solo per riduzione della superficie coltivata dall'azienda a causa di scadenza di un contratto di affitto, ma anche a causa di cessione del contratto medesimo, di esclusione dei terreni dal fascicolo e di vendita degli stessi.

La regola del "guadagno insperato" non si applicherebbe per affitti di durata uguale o minore di 1 anno e se l'importo da versare a riserva risulta inferiore ai 1.000 euro.

 

Per maggiori informazioni, lo Studio AGRIEURO è a disposizione (www.studioagrieuro.it).

 

Studio Agro-tecnico AGRIEURO

di Pasero Agr. Angelo

Savigliano (CN)

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