Anche per il 2018, la Legge di Stabilità ha decretato che le percentuali di compensazione IVA applicabili alle cessioni di animali vivi della specie bovina e suina potessero essere innalzate, rispettivamente, fino al 7,7% e 8%. A stabilire, però, l’aliquota puntuale tocca ad un successivo decreto.
Per il 2017, il decreto in questione aveva fissato che la percentuale IVA di compensazione da applicarsi alle cessioni di animali vivi della specie bovina fosse del 7,65%, mentre quella da applicarsi alle cessioni di animali vivi della specie suina fosse del 7,95%.
Il recente decreto 2 febbraio 2018 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, pubblicato in GU del 17 marzo 2018, ha stabilito le aliquote di compensazione per l’anno 2018, mantenendole invariate rispetto ai livelli del 2017. In sostanza, dunque, viene mantenuta l’agevolazione che era già stata prevista per l’anno scorso.
Di agevolazione pare, infatti, corretto parlare, poiché la percentuale di compensazione è studiata per corrispondere all’IVA detraibile dall’azienda; ad un aumento della percentuale di compensazione, corrisponde una diminuzione dell’IVA che l’azienda agricola deve versare sulle vendite, giacchè la differenza tra aliquota IVA e percentuale di compensazione si assottiglia.
Buone notizie, dunque, sul fronte fiscale per le aziende agricole che implementino vendite di animali vivi della specie bovina e suina, in quanto, per il 2018, continueranno a fruire dei medesimi vantaggi avuti nel 2017.
Studio Agro-tecnico AGRIEURO
di Pasero Agr. Angelo
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