Borse di plastica: lo Studio AGRIEURO illustra le novità normative

by Studio AGRIEURO


Pubblicato martedì 9 gennaio 2018


borse-plastica-2018La Legge 3 agosto 2017, numero 123, in applicazione delle linee guida europee volte alla salvaguardia dell’ambiente, ha introdotto alcuni obblighi in merito alla commercializzazione delle borse di plastica.

Innanzitutto, la normativa prevede delle caratteristiche tecniche che devono avere le borse di plastica in materiale leggero ed ultraleggero, principalmente in termini di spessore e composizione con materiali di riciclo.

A livello fiscale, inoltre, la normativa impone che le borse di plastica in materiale leggero (generalmente fornite per il trasporto) e le borse di plastica in materiale ultraleggero (generalmente richieste a fini di igiene o fornite come imballaggio primario per alimenti sfusi) non possono essere distribuite a titolo gratuito e a tal fine il prezzo di vendita per singola unità deve risultare dallo scontrino o fattura d’acquisto delle merci o dei prodotti trasportati per il loro tramite.

Dunque, per chi emette scontrino o fattura, è necessario indicare separatamente il valore delle borse di plastica fornite.

In caso di soggetti esonerati dall’obbligo di emissione dello scontrino fiscale (tipicamente, gli agricoltori in regime speciale IVA che vendono prodotti agricoli), in attesa di chiarimenti ufficiali, si potrebbe provvedere mediante la compilazione di una colonna separata del registro dei corrispettivi la quale andrebbe ad ospitare i valori delle vendite delle borse di plastica.

Si consiglia alle aziende, qualora abbiano dubbi, di rivolgersi ai propri fornitori di borse, al fine di comprendere se quelle normalmente utilizzate nell’ambito dell’attività siano tra le tipologie assoggettate a tale nuova normativa.

 

Studio Agro-tecnico AGRIEURO

di Pasero Agr. Angelo

www.studioagrieuro.it