Posticipato il termine per la Comunicazione dei dati delle fatture

by Studio AGRIEURO


Pubblicato sabato 9 settembre 2017


PROROGA_SPESOMETRODal 2017, gli adempimenti fiscali a cui devono sottostare le imprese, comprese quelle agricole, si sono arricchiti e, per certi versi, modificati.

Infatti, fino al 2016, era necessario, tra le altre pratiche, effettuare un invio telematico all’Agenzia delle Entrate dei dati delle fatture emesse e ricevute; tale invio andava effettuato dopo la chiusura del periodo di imposta e veniva comunemente denominato “Spesometro”.

Dal 2017, lo “Spesometro” ha assunto una cadenza differente, cioè è necessario che venga presentato più volte nel corso dell’anno, anziché una sola volta con il riepilogo delle fatture emesse e ricevute di tutto l’anno. Per il primo anno di applicazione di questa nuova comunicazione, tecnicamente denominata “Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute”, il legislatore ha imposto che si provveda con cadenza semestrale, mentre, dal 2018, la cadenza dovrebbe passare ad essere trimestrale.

Lo “Spesometro” relativo al primo semestre aveva scadenza, inizialmente, il 16 settembre 2017; con un recente comunicato stampa, però, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha stabilito una proroga della scadenza al 28 settembre 2017 del termine per effettuare l’invio dei dati delle fatture emesse e ricevute relative al primo semestre del medesimo anno.

La proroga, si legge nel comunicato stampa, è prevista da un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di prossima pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Grazie a questa proroga, dunque, si sono guadagnati giorni preziosi per svolgere questo nuovo adempimento, giorni utili anche per comprendere le dinamiche dei nuovi software e le innovative modalità di trasmissione.

Si ricorda che lo “Spesometro semestrale” riguarda la generalità delle aziende, comprese quelle del settore agricolo e quelle in esonero dalla tenuta delle scritture contabili perché aventi fatturato inferiore a 7.000 euro annui costituito per almeno 2/3 dalla cessione di prodotti agricoli. Le aziende non tenute a tale adempimento sono solo quelle ricadenti in determinate casistiche espressamente previste.

 

Studio Agro-tecnico AGRIEURO

di Pasero Agr. Angelo

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