Il D.L. 193/2016, recentemente approvato, riportato in Gazzetta Ufficiale e convertito in Legge con alcune modificazioni, ha introdotto una serie di novità, tra le quali alcune importanti in ambito fiscale.
La nuova normativa prevede, infatti, tra il resto, due obblighi nuovi per le aziende, ivi comprese quelle agricole, che hanno fatto parecchio discutere.
Il primo è quello di comunicare telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati di tutte le fatture emesse e ricevute e registrate, comprese le bollette doganali ed i dati delle relative variazioni. In sostanza, si tratterebbe di compilare una sorta di spesometro con cadenza trimestrale.
Il secondo è quello di comunicare i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche IVA effettuate, anche qualora il risultato sia a credito.
Prestando attenzione agli agricoltori in regime di esonero IVA, che si ricorda essere quelli che nell’anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio attività, prevedono di realizzare un volume d’affari non superiore a 7.000 euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli, essi, sino ad ora, erano esentati da quasi tutti gli obblighi contabili.
La nuova normativa prevedrebbe, invece, a quanto pare, anche per essi, l’obbligo di provvedere alla comunicazione trimestrale dei dati di tutte le fatture emesse e ricevute e registrate, comprese le bollette doganali ed i dati delle relative variazioni. Pertanto, essi dovrebbero iniziare a trasmettere una sorta di spesometro con cadenza trimestrale. Gli unici esclusi dalla norma risulterebbero essere gli agricoltori in regime di esonero situati nelle zone montane di cui all’articolo 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.
Sembrerebbe, invece, che per la generalità degli agricoltori in regime di esonero non sussista l’obbligo di trasmettere i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche IVA effettuate, in coerenza con il fatto che essi sono esonerati dal versamento dell’IVA e dagli obblighi documentali e contabili collegati a tale imposta.
La riforma normativa, dunque, se approvata in tal senso, comporterebbe obblighi contabili nuovi anche per buona parte degli agricoltori in regime di esonero. In attesa di eventuali ulteriori chiarimenti circa l’applicabilità di queste novità, lo Studio AGRIEURO rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.
Studio Agro-tecnico AGRIEURO
di Pasero Agr. Angelo
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