Il recente Decreto Legge n. 193 del 22 ottobre 2016 prevede molte importanti novità. Tra le principali di natura fiscale, ci si sofferma su quelle che avranno un impatto sulle imprese agricole e non solo.
All’Art. 4, infatti, il testo normativo dispone alcune misure volte a recuperare l’evasione fiscale e presenta dei provvedimenti in tal senso.
Secondo quanto si apprende dal Decreto Legge, dal 2017, in luogo della presentazione dello spesometro una volta all’anno, le aziende saranno tenute a trasmettere, una volta a trimestre (quindi 4 volte all’anno), i dati di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento e di tutte quelle ricevute e registrate, comprese le bollette doganali ed i dati delle eventuali variazioni. Ciascuna comunicazione di tali dati dovrà essere effettuata entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre (dunque, entro il 31 maggio, 31 agosto, 30 novembre e 28 febbraio). Le informazioni da inviarsi dovranno comprendere almeno i dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni, data e numero della fattura, base imponibile, aliquota IVA applicata, imposta e tipologia dell’operazione.
Inoltre, i soggetti passivi IVA dovranno trasmettere, entro le medesime scadenze suddette, i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche IVA. La comunicazione dei dati contabili di ciascuna liquidazione IVA andrà effettuata anche in caso di risultante IVA a credito. Saranno esonerati della presentazione della comunicazione dei dati sulla liquidazione periodica IVA i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale IVA o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell’anno, non vengano meno le predette condizioni di esonero.
Tali nuovi obblighi, dunque, impongono tempistiche più serrate e maggiori dati da comunicare, ma, come contropartita, sono state introdotte alcune semplificazioni, come, ad esempio, l’abolizione dell’obbligo di presentazione del modello Intrastat per acquisti intracomunitari di beni e di prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in altro Stato membro dell’Unione Europea.
Ad essere toccate dalle nuove disposizioni legislative saranno le imprese in generale, ivi comprese quelle appartenenti al mondo agricolo.
Il Decreto Legge ha, ovviamente, introdotto anche una parte sanzionatoria, ove si illustrano le penalità per chi non adempia, o lo faccia in modo non corretto, ai nuovi obblighi.
Lo Studio AGRIEURO rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti di dettaglio.
Studio Agro-tecnico AGRIEURO
di Pasero Agr. Angelo
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